COMUNITA’
DI “SANTA MARIA”
Parrocchia Concattedrale - ATRI
STATUTO del CONSIGLIO PARROCCHIALE
PER GLI AFFARI ECONOMICI
Premessa
La Chiesa, fondata dal
Signore Gesù, è costituita da un elemento umano
e da un elemento divino. È organismo visibile e sociale,
che lo Spirito vivifica e fa crescere (cfr. LG 8). Essa si
serve delle cose temporali nella misura richiesta dalla propria
missione (cfr. GS 76). Usando le risorse economiche necessarie
la Chiesa non può contraddire l’imperativo evangelico
della povertà, che vale non soltanto per i singoli
fedeli, ma anche per la realtà istituzionale e per
le modalità d’azione della Chiesa stessa. La
rinuncia a mezzi e risorse imponenti è manifestazione
e garanzia di totale fiducia nello Spirito del Risorto ed
è segno e condizione di credibilità dell’opera
evangelizzatrice. La subordinazione costitutiva dell’uso
dei beni temporali alle caratteristiche e alle esigenze della
missione è molto importante.
Rimane però il
fatto che la Chiesa, proprio per svolgere la sua missione
evangelizzatrice ha bisogno di mezzi e di risorse. Non si
potrebbe altrimenti sostenere le molteplici attività
pastorali né dare risposta alle crescenti esigenze
della carità. Da queste constatazioni nasce il diritto,
che è espressione della libertà religiosa dovuta
ad ogni confessione, di acquistare e di possedere beni adeguati.
E contemporaneamente nascono l’esigenza di una costante
educazione dei fedeli a “sovvenire alle necessità
della Chiesa” e il dovere di dare testimonianza sempre
più trasparente
nella gestione dei beni economici.
Il Consiglio per gli Affari
Economici è l’organismo che nelle comunità
parrocchiali è chiamato ad esercitare la partecipazione
e la corresponsabilità sia nel reperimento delle risorse
necessarie, sia nell’amministrazione delle stesse. Il
C.P.A.E. ha il compito di aiutare le molteplici iniziative
di bene a svilupparsi in modo ordinato, coniugando l’audacia
della carità con la competenza e la prudenza necessarie,
favorendo un autentico spirito di famiglia nella comunità
cristiana.
Art. 1 Natura
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, richiesto
dal Codice di Diritto canonico (canoni 537 e 1280) è
l’organo di amministrazione dei beni e delle disponibilità
della Parrocchia, nel rispetto delle norme del diritto universale
e particolare e del presente Statuto, ed è presieduto
dal Parroco (cfr. canoni 225, 228).
Art. 2 Fini
Il C.P.A.E. ha i seguenti fini:
a) amministrare i beni della Parrocchia e le disponibilità
economiche assicurate dalle offerte volontarie fatte dai fedeli
durante lo svolgimento del ministero pastorale e versate doverosamente
nella cassa parrocchiale (cfr. canoni 531, 551 e 1267) al
fine di provvedere al sostentamento ed alle spese relativi
agli Operatori pastorali della Parrocchia, e di assicurare
i mezzi economici necessari alla varie attività pastorali
programmate dalla Comunità;
b) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione
che di fatto modificano lo stato patrimoniale della Parrocchia
e/o ne aggravano le responsabilità economiche, atti
da sottoporre poi all’approvazione del Vescovo per la
loro validità, e per i quali vanno osservate le disposizioni
canoniche (cfr. Canone 1281 e il decreto vescovile 4.4.1987)
e civili;
c) predisporre annualmente il bilancio economico preventivo
della Parrocchia, elencando le voci di entrata e di spese
prevedibili per i vari bisogni della Parrocchia (attività
pastorali, caritative, onesto sostentamento del Clero ecc.)
e individuandone i relativi mezzi di copertura economica;
d) vigilare sulla regolare tenuta dei registri contabili,
della cassa parrocchiale e approvare alla fine di ciascun
esercizio, previo esame dei libri contabili stessi e della
relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare
all’Ufficio Amministrativo Diocesano, entro il 31 marzo
di ogni anno;
e) curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature,
mobili, arredi e di quanto appartiene alla Parrocchia, usando
particolare cura e premura per il patrimonio artistico e storico
(a tale scopo deve essere redatto e annualmente aggiornato
lo stato patrimoniale e l’inventario, comprendente pure
tutti i beni mobili della Parrocchia), il deposito di relativi
atti e documenti presso la Curia diocesana (cfr. canoni 1283
§ 2, 3; 1284 § 2 e 9) e l’ordinata archiviazione
delle copie negli uffici parrocchiali;
f) studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare
la Comunità al dovere di contribuire alle varie necessità
della Parrocchia, della Chiesa diocesana e della Chiesa universale
(cfr. canoni 222, 1260 e 1261).
Art. 3 Composizione
Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto
ne è il Presidente, dal Vicario Parrocchiale, e da
quattro o sei membri, designati dal Parroco stesso dopo aver
sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed eventuali persone
prudenti della Parrocchia (cfr. can. 228). Tra i membri designati
dovrà essere indicata la persona quale incaricato parrocchiale
per la promozione del sostegno economico alla Chiesa (come
voluto dalla C.E.I. nella XLV Assemblea Generale). Tali Consiglieri
designati, di sicura moralità, attivamente inseriti
nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche
con spirito ecclesiale, ed esperti, per quanto è possibile,
in diritto ed in economia, devono essere confermati dal Vescovo
diocesano con suo decreto, almeno 15 giorni prima del loro
insediamento.
I membri del C.P.A.E. durano in carica cinque anni ed il loro
mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro
mandato, i Consiglieri non possono essere revocati, se non
per gravi e documentati motivi riconosciuti a giudizio insindacabile
dell’Ordinario Diocesano. Con la vacanza della Parrocchia
il C.P.A.E. rimane in carica fino alla nomina del nuovo Parroco
per gli atti di normale amministrazione. I Consiglieri prestano
il loro servizio gratuitamente e con senso di piena responsabilità,
agendo solo e sempre nell’esclusivo interesse della
Comunità parrocchiale e delle sue finalità pastorali
(cfr. canoni 1281 e 1286).
Art. 4 Incompatibilità
Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti
del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o
di affinità, e quanti hanno in atto rapporti economici
con la Parrocchia (cfr. can. 492 § 3). È opportuno
che non faccia parte del Consiglio chi ricopre cariche nelle
Istituzioni e nelle
Amministrazioni Pubbliche. Art. 5 Presidente
Spetta al Presidente:
a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
b) la fissazione dell’ordine del giorno di ciascuna riunione;
c) la presidenza delle singole riunioni;
d) la designazione del Segretario, dopo aver consultato il Consiglio
Pastorale Parrocchiale. Art. 6 Poteri
del Consiglio
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici ha funzione
consultiva e non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la
collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa
della Parrocchia in conformità al canone 212, §
3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente
il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi
e ne userà ordinariamente come valido strumento per l’amministrazione
della Parrocchia.
Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia
che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale
è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma
del Canone 532. Art. 7 Riunioni
del Consiglio
Il C.P.A.E. si riunisce almeno tre volte l'anno, nonché
ogni volta che il Parroco lo ritenga
opportuno, o che ne sia fatta a quest’ultimo richiesta
da almeno due membri del Consiglio. Alle riunioni del C.P.A.E.
potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente,
anche altre persone in qualità di esperti. Ogni consigliere
ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni
che ritiene opportuno fare. Art. 8 Vacanza
dei seggi del Consiglio
Nei casi di morte, di dimissione (si intende dimissionario anche
il consigliere che manchi a tre sedute consecutive senza giustificazione),
di revoca o di permanente invalidità di uno o più
membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici,
il Parroco provvede entro quindici giorni a designare i sostituti
con le modalità di cui all’art. 3.
I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino
alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere
confermati alla successiva scadenza. Art.
9 Esercizio
L’esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio,
e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo
(e quello preventivo per l’anno successivo), debitamente
approvato/i dai membri del Consiglio, saranno sottoposti dal
Parroco al Vescovo, tramite l’Ufficio Amministrativo Diocesano,
per la verifica e l’approvazione del Consiglio Diocesano
per gli Affari Economici (cfr. can. 1287 § 1).
Art. 10 Informazioni alla comunità parrocchiale
Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale
e alla Comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione
delle rendite dei beni parrocchiali e delle offerte ricevute
dai fedeli (cfr. can. 1287 § 2) e propone anche le opportune
iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per
la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento
degli Operatori pastorali della parrocchia. Art.
11 Validità delle sedute e verbali
Per la validità delle riunioni del Consiglio è
necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono
portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio
stesso e devono essere approvati nella seduta successiva e conservati
nell’Ufficio o Archivio parrocchiale, e sono soggetti
alla visita canonica a norma del Codice di Diritto Canonico
(cfr. canoni 555 § 4; 1276 e 1287). Art.
12 Depositi vari
I depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, le
azioni, i titoli di credito di proprietà della Parrocchia
devono essere sempre e solamente intestati a: “Parrocchia
di ... rappresentata dal Parroco pro tempore N. N. ...”.
I capitali di operazioni riguardanti il patrimonio della Parrocchia
devono essere depositati presso l’Ufficio Amministrativo
Diocesano, che ne curerà la custodia e l’amministrazione.
Art. 13 Rinvio alle norme generali
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto/regolamento,
si applicheranno le norme del Diritto Canonico, del Diritto
particolare e del Diritto Civile. |